(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del
                          6 dicembre 2012) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-4962  del  28
novembre 2012; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento,  in  attuazione  dell'art.  22  della
legge regionale 18 febbraio 2010, n.  6  (Norme  per  la  detenzione,
l'allevamento, il commercio di  animali  esotici  e  istituzione  del
Garante per i diritti  degli  animali),  disciplina:  la  detenzione,
l'allevamento e il commercio di animali esotici.