(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 6 dicembre 2012) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-4962 del 28 novembre 2012; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali), disciplina: la detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici.